Regolamento d’Istituto

 

La disciplina dipende fondamentalmente dal senso di responsabilità degli studenti e si realizza attraverso il lavoro comunitario di tutte le componenti della scuola.

  

 

Entrata e Uscita degli alunni - Ritardi e assenze 

Gli alunni possono sostare fuori dall'edificio scolastico in attesa dell'inizio delle lezioni. Vengono messe a disposizione tutti i giorni, tranne il sabato, aule per lezioni pomeridiane o per riunioni dei gruppi studenteschi presenti nella scuola. Per usufruire di tali aule è necessario che un rappresentante avverta almeno tre giorni prima, onde consentire la predisposizione del servizio del personale. 

La puntualità è necessaria per il regolare svolgimento dell'attività didattica, è interesse degli studenti presentarsi a scuola prima dell'inizio delle lezioni in modo da non ritardarne l'inizio. La puntualità è anche un'abitudine positiva e la scuola deve promuoverla come necessario completamento della formazione superiore. 

 

 
Art. 1: Gli alunni devono sostare fuori dall'edificio scolastico in attesa del suono della prima campana. I Docenti devono trovarsi in Istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni fissato per le ore 8.

 

Art. 2: Gli studenti in ritardo fino a dieci minuti dall’inizio delle lezioni sono ammessi in classe e giustificati dall’insegnante della prima ora con annotazione sul Registro Elettronico. Per l'ingresso a scuola con ritardi di durata superiore, è necessario presentare la giustificazione scritta al Dirigente Scolastico che ne consentirà l'ingresso a sua discrezione. Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare al Consiglio di classe casi di ritardo reiterato al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. Non è consentito l’ingresso a scuola dopo le ore 10.00 e l’uscita prima delle ore 11.00, salvo gravi motivi documentati al Dirigente Scolastico e a discrezione di quest'ultimo. Gli alunni minorenni possono uscire dall’Istituto solo se vengono prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci, indicando il nominativo nel permesso. Solo nel caso di dichiarata indisponibilità dei genitori verrà accolta una dichiarazione liberatoria riguardo ad eventuali responsabilità della scuola. Si possono effettuare entrate in ritardo e/o uscite anticipate fino ad un massimo di n. 4 per ogni quadrimestre anche qualora l'alunno sia maggiorenne, in ogni caso presentando apposita richiesta di permesso. Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze e a richiedere permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata utilizzando l'apposito libretto. Le assenze sono vagliate dal Dirigente Scolastico o dagli insegnanti delegati che, nel caso lo ritengano utile, convocano i genitori per acquisire ulteriori elementi di giudizio. Gli alunni maggiorenni possono giustificare con la propria firma.

 

Art. 3: A seguito di assenze collettive, non giustificabili per legge, e comunque oggetto di una procedura specifica per la necessaria informazione, lo studente può essere ammesso in classe solo se presenta una dichiarazione firmata dal genitore così redatta: «sono a conoscenza che mio figlio ..................................... si è assentato dalle lezioni per la partecipazione all’assenza collettiva del giorno.....................».

 

Art. 4: Durante le ore di lezione non è consentito agli alunni uscire dall’aula, se non per gravi motivi, valutati dal Docente.

  

Art. 5: Durante i cambi di ora gli alunni dovranno rimanere in classe e preparare il materiale occorrente alla lezione successiva; i docenti sono tenuti ad effettuare i cambi di ora nel modo più rapido e preciso possibile, richiedendo altresì agli alunni il rispetto puntuale del presente articolo. Tuttavia il docente si impegna, appena iniziata la propria ora di lezione in classe e nel caso in cui questa faccia immediatamente seguito ad altra ora di lezione in classe (in ogni caso tenendo conto delle esigenze didattiche e comunque a sua discrezione), a concedere agli alunni alcuni minuti di pausa e riposo onde favorirne la successiva concentrazione e attenzione.

 

Art. 6: Il Personale Docente il personale ATA, nelle loro rispettive competenze, vigileranno sul comportamento degli alunni durante l’intervallo. Perché ciascuno rispetti le regole della buona educazione e le norme presenti in Istituto è tassativo che gli alunni sostino al di fuori delle aule.

  

 

 

Assemblee Studentesche 

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della Società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

Art. 1: Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. 

 

Art. 2: In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classe parallele.

 

Art. 3: I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si costituiscono in Comitato Studentesco d’Istituto.

 

Art. 4: E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto ed una di classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. In luogo dell’Assemblea d’Istituto, per una parte del monte ore previsto, può tenersi un Comitato studentesco durante le ore di lezione.

 

Art. 5: Alle assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.

 

Art. 6: A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

 

Art. 7: All’assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

 

  

   

Funzionamento delle Assemblee studentesche

 

Art. 1: L’Assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto.

 

Art. 2: L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d’Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

 

Art. 3: Il Comitato studentesco, ovvero il Presidente eletto dall’Assemblea garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

 

Art. 4: Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea. 

 

 

 

Modalità di convocazione

 

Art. 1: Per le Assemblee di classe, i rappresentanti degli studenti presenteranno la richiesta scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo, indicando la data, l’ordine del giorno e l’ora di svolgimento, secondo il criterio dell’equa ripartizione tra le materie.

 

Art. 2: Alle Assemblee di classe possono assistere i docenti delle ore utilizzate. In ogni caso essi sono tenuti al dovere di vigilanza.

 

Art. 3: Per l’Assemblea d’Istituto la richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni non festivi di anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Quando è prevista la partecipazione di “esperti”, la richiesta dovrà essere presentata non meno di 10 giorni prima. Gli alunni che non intendono partecipare all’Assemblea di Istituto restano in aula con i rispettivi Docenti.

 

 

 

Altre regole valide per tutti

 

Art. 1: L’Istituto non è responsabile di oggetti, denaro e preziosi di proprietà degli alunni, Docenti e non Docenti.

 

Art. 2: E’ vietato fumare nei locali scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Con l’ordinanza 26/07/2013 del Ministero della salute, tale divieto è esteso a tutte le aree di pertinenza scolastica (ivi comprese le zone esterne) e all’utilizzo delle sigarette elettroniche.

 

Art. 3: E’ vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 4: Automezzi, motociclette e biciclette devono essere parcheggiate nelle apposite aree di parcheggio, che è incustodito e pertanto privo di sorveglianza. L’istituto non è responsabile di danni o eventuali furti.

 

Art. 5: Gli atti vandalici causati dagli alunni ad oggetti o cose saranno rifusi dalle famiglie degli alunni interessati, o qualora non fossero identificati, dall’intera classe o da tutti gli alunni presenti.

 

 


 

Regolamento di disciplina

(Redatto in attuazione all'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato e integrato con D.P.R n.235 del 21.11.2007) 

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto degli studenti e delle Studentesse" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, modificato e integrato con D.P.R n.235 del 21.11.2007 Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico. A tal fine è sempre garantito il diritto di accesso, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/90 e relativo regolamento di attuazione. 

 

 

 

Capo I° Principi generali 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e allo studente, se sussistono le necessarie condizioni secondo il giudizio del consiglio di classe interessato e sentito il Dirigente Scolastico, è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

 

 

 

Capo II° Diritti 

L'Istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti: 

  • una valutazione trasparente;
  • un'adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuole;
  • la tutela della riservatezza;
  • lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede loro per tutti gli operatori scolastici;
  • la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
  • la libera associazione e l'utilizzo degli spazi disponibili;
  • il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
  • servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio.

 

  

  
Capo III° Doveri 

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa dell'altrui personalità. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della scuola; essi sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

  

  

 

Capo IV° Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

1. AMMONIZIONE VERBALE (organo competente: DS/docente)

2. RICHIAMO SCRITTO         (organo competente: DS/docente)

3. RICHIAMO SCRITTO CON SEGNALAZIONE ALLA FAMIGLIA (organo competente: DS/docente)

4. SOSPENSIONE PER UN PERIODO FINO A 15 GIORNI (organo competente: Consiglio di Classe)

5. SOSPENSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (organo competente: Consiglio di Istituto)

6. PRESENTAZIONE DELLO STUDENTE ALLO SCRUTINIO FINALE CON VOTO NEGATIVO DI CONDOTTA (organo competente: Consiglio di Istituto)

   

* * *

 

 Costituiscono mancanze ai doveri dello studente i seguenti comportamenti: 

  1. accumulo di ritardi pari a 10 ore
  2. arrecare danni a strutture fisse e mobili della scuola
  3. arrivo in ritardo con più di 10 minuti dall'inizio delle lezioni (oltre n. 5 episodi)
  4. compiere atti deliberatamente offensivi nei confronti di qualunque religione
  5. compiere atti di bullismo durante qualsiasi attività scolastica
  6. compiere atti di vandalismo durante qualsiasi attività scolastica
  7. compiere atti di violenza fisica all'interno della scuola
  8. compiere gesti che potrebbero causare danni a persone o cose
  9. contravvenire al divieto di fumo nel perimetro interno/esterno dell’Istituto
  10. contravvenire al divieto di mangiare in classe durante le lezioni (salvo autorizzazione del docente)
  11. contravvenire al divieto di utilizzo: telefoni – apparecchi – strumenti vari in quanto stabilito dall’Istituto o dal docente della singola disciplina
  12. contravvenire al divieto di uscita dall'aula durante le lezioni
  13. falsificazione della firma di un genitore
  14. linguaggio scurrile e volgare durante qualsiasi attività scolastica
  15. mancanza degli strumenti necessari durante le attività scolastiche
  16. mancanza di giustificazione scritta dell'assenza dopo 2 giorni
  17. mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti o studenti o personale ATA
  18. uscita dalla scuola senza autorizzazione
  19. reiterazione punti 5-6-7-24
  20. bere alcolici all’interno del perimetro interno/esterno dell’istituto
  21. introdurre a scuola, consumare, cedere ai compagni (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti
  22. introdurre a scuola armi di ogni genere (convenzionali o non convenzionali)
  23. reiterazione punti 21-22
  24. presentarsi all’inizio delle lezioni o della lezione in condizioni palesemente alterate (da ubriachezza o assunzione di sostanze stupefacenti); nel caso, oltre alla sanzione, l'alunno non verrà ammesso in classe
  25. violare le prescrizioni e gli obblighi previsti a carico dello studente così come descritti nell’appendice al Regolamento di Istituto (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020) e nell’appendice al patto di corresponsabilità (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020).
  26. violare i doveri riguardanti la Privacy nello svolgimento dell’attività didattica non in presenza (cosiddetta DDI, didattica digitale integrata), così come previsti nel punto 2 dell’art.12 del “Regolamento per la didattica digitale integrata” (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020). 
  27. reiterazione dei punti 25 e 26.

 

 
E’ evidente che per alcune delle violazioni precedentemente indicate, in quanto costituenti ipotesi di reato penale, è prevista inoltre la denuncia alle autorità competenti.

Le sanzioni disciplinari sono sostituibili con attività a favore della comunità scolastica, anche su proposta degli stessi studenti interessati (qualora, a discrezione del Consiglio di Classe interessato e sentito il Dirigente Scolastico, si ritengano esistenti le necessarie condizioni). 

Per mancanze ed atti commessi durante la sessione d’esami l’organo competente all'erogazione delle sanzioni è il Presidente della Commissione d’esame.

Nel caso in cui l'allievo abbia tenuto un comportamento gravemente dannoso, pericoloso, violento o offensivo, è data facoltà al Dirigente Scolastico di provvedere a sospendere in via provvisoria e fino ad una settimana l'alunno responsabile onde permettere nel frattempo la riunione urgente degli organi competenti ad emettere l'eventuale sanzione disciplinare.

* * *

   

Tanto premesso le suddette mancanze ai doveri dello studente verranno sanzionate secondo la seguente griglia:

 

Violazioni

Sanzione applicata

1

accumulo di ritardi pari a 10 ore

3

2

arrecare danni a strutture fisse e mobili della scuola

4-5

3

arrivo in ritardo con più di 10 minuti dall'inizio delle lezioni (oltre n. 5 episodi)

2-3

4

compiere atti deliberatamente offensivi nei confronti di qualunque religione

3-4

5

compiere atti di bullismo durante qualsiasi attività scolastica

4-5

6

compiere atti di vandalismo durante qualsiasi attività scolastica

4-5

7

compiere atti di violenza fisica all'interno della scuola

4-5

8

compiere gesti che potrebbero causare danni a persone o cose

3-4-5

9

contravvenire al divieto di fumo nel perimetro interno/esterno dell’Istituto

1-3

10

contravvenire al divieto di mangiare in classe durante le lezioni (salvo autorizzazione del docente)

1-2-3-4

11

contravvenire al divieto di utilizzo: telefoni – apparecchi – strumenti vari in quanto stabilito dall’Istituto o dal docente della singola disciplina

1-2-3-4

12

contravvenire al divieto di uscita dall'aula durante le lezioni

1-2-3-4

13

falsificazione della firma di un genitore

3-4

14

linguaggio scurrile e volgare durante qualsiasi attività scolastica

2-3-4

15

mancanza degli strumenti necessari durante le attività scolastiche

1-2-3-4

16

mancanza di giustificazione scritta dell'assenza dopo 2 giorni

3

17

mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti o studenti o personale ATA

2-3-4

18

uscita dalla scuola senza autorizzazione

4

19

reiterazione punti 5-6-7-24

5-6

20

bere alcolici all’interno del perimetro interno/esterno dell’istituto

2-3-4-5

21

introdurre a scuola, consumare, cedere ai compagni (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti.

5-6

22

introdurre a scuola armi di ogni genere (convenzionali o non convenzionali)

5-6

23

reiterazione punti 21-22

6

24

presentarsi all’inizio delle lezioni o della lezione in condizioni palesemente alterate (da ubriachezza o assunzione di sostanze stupefacenti); nel caso, oltre alla sanzione, l'alunno non verrà ammesso in classe

3-4

25

violare le prescrizioni e gli obblighi previsti a carico dello studente così come descritti nell’appendice al Regolamento di Istituto (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020) e nell’appendice al patto di corresponsabilità (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020)

1-2-3-4

26

violare i doveri riguardanti la Privacy nello svolgimento dell’attività didattica non in presenza (cosiddetta DDI, didattica digitale integrata), così come previsti nel punto 2 dell’art.12 del “Regolamento per la didattica digitale integrata” (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 10/09/2020)

1-2-3-4

27

reiterazione dei punti 25 e 26

4-5

 

  

  

Capo V° Impugnazione 

Contro le sanzioni lo studente può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all’organo di garanzia interno istituito dal presente regolamento e, in ultima istanza, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, che decide in via definitiva, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. 

Lo studente può presentare ricorso all’organo di garanzia quando ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare, prevista dal presente regolamento, oppure quando ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti. 

Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell’impugnazione; con il ricorso lo studente può presentare eventuali prove o testimonianze a lui favorevoli, affinchè siano verificate dall’organo di garanzia e può inoltre, sempre, chiedere di essere sentito. L’atto di ricorso deve essere depositato in busta chiusa alla segreteria della scuola, la quale rilascerà protocollo di ricevuta. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola, sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell’istituto. 

L’organo di garanzia interno, non oltre dieci giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all’esame dell’impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia richiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o se lo ritenga necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il provvedimento disciplinare. 

L’organo di garanzia regionale verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Esprime parere entro il termine perentorio di trenta giorni. 

L’organo di garanzia, qualora verifichi l’illegittimità del provvedimento, invita l’organo che ha erogato la sanzione al riesame del procedimento e degli atti conseguenti. 

 

 

 

Capo VI° Organi 

L'Organo collegiale di garanzia interno è composto da: 

  • Dirigente scolastico, componente di diritto, che lo presiede;
  • due rappresentanti eletti dagli studenti;
  • due rappresentanti eletti dai genitori;
  • due rappresentanti dei docenti.

 

L’Organo di garanzia regionale è composto da: 

  • Direttore dell’Ufficio scolastico regionale;
  • Due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
  • Da tre docenti designati nell’ambito della comunità scolastica regionale;
  • Da un genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale. 

 

Gli organi collegiali di disciplina e di garanzia interno all’istituto restano in carica un anno (riferito all'anno scolastico) e vi permangono fino ad elezioni successive coincidenti con il rinnovo degli O.O.C.C.

Per le elezioni dei rappresentanti si applicano le seguenti modalità: 

- La componente docente viene nominata dal collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico;
- La componente genitori viene nominata dai rispettivi rappresentanti del Consiglio di classe;
- La componente studentesca viene nominata dai rispettivi rappresentanti degli organi collegiali di pertinenza.

Per la sostituzione dei componenti, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive componenti. In ogni caso i componenti subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo Collegiale di garanzia. L’organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici, i suoi componenti vengono designati dall’ufficio scolastico regionale secondo modalità individuate dall’ufficio stesso. 

 

 

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23 ottobre 2020