Codice di comportamento Dipendenti pubblici

Codice di comportamento Dipendenti pubblici

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)

  



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse pubblico; 

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10 aprile 2001; 

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella seduta del 7 febbraio 2013; 

 

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190  del  2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita' dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla vigente normativa; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione dell'8 marzo 2013; 

 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la semplificazione;

 

E m a n a

 

il seguente regolamento: 

  

Art. 1 
Disposizioni di carattere generale 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta', imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001. 

Art. 2
Ambito di applicazione 
  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e' disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo territorio.

Art. 3 
Principi generali 
  1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei poteri di cui e' titolare. 
  2. Il  dipendente  rispetta  altresi' i  principi  di  integrita', correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
  3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
  4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati. 
  5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo, convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
  6. Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della normativa vigente. 

Art. 4 
Regali, compensi e altre utilita' 
  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri, regali o altre utilita'. 
  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato, il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie dell'ufficio ricoperto. 
  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita', salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
  6. Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza. 
  7. Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita' dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla corretta applicazione del presente articolo. 

Art. 5 
 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
  1. Nel  rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad associazioni od organizzazioni, a  prescindere  dal  loro  carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 
  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

Art. 6 
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti, diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli ultimi tre anni, precisando: 
  1. a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di collaborazione; 
  2. b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
  1. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art. 7 
Obbligo di astensione
  1. Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

Art. 8 
Prevenzione della corruzione 
  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia venuto a conoscenza. 

Art. 9  
Trasparenza e tracciabilita' 
  1. Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
  2. La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la replicabilita'. 

Art. 10 
Comportamento nei rapporti privati 
  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente non   sfrutta,   ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine dell'amministrazione. 

Art. 11 
Comportamento in servizio 
  1. Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria spettanza. 
  2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

Art. 12 
Rapporti con il pubblico 

 

  1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in considerazione  della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella maniera  piu'  completa e  accurata  possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per   materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente  della  medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme  sul  segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la  responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni  da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di  priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non  rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
  2. Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni  e  diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. 
  3. Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto degli   standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio, di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'. 
  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico. Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 
  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio competente della medesima amministrazione. 

Art. 13 
Disposizioni particolari per i dirigenti 

 

  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6, del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari responsabili  di  posizione organizzativa negli enti   privi di dirigenza. 
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato per l'assolvimento dell'incarico. 
  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita' politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 
  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi, i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in nessun caso, per esigenze personali. 
  5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili, il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto, favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di eta' e di condizioni personali. 
  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri di rotazione. 
  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le indicazioni ed i tempi prescritti. 
  8. Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita' le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude, se competente,  il   procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove richiesta  la  propria  collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso in  cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo n. 165 del 2001.
  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione, all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.                              

Art. 14 
Contratti ed altri atti negoziali 
  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita' di intermediazione professionale. 
  2. Il dipendente non conclude, per conto  dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per iscritto il dirigente dell'ufficio. 
  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della gestione del personale. 
  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore gerarchico o funzionale. 

Art. 15 
Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative 
  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. 
  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge, altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia' istituiti. 
  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6 novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo 54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma 2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 
  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
  5. Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili in tali ambiti. 
  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 16 
Responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice 
  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni. 
  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e' valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsive che possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13, comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17 
Disposizioni finali e abrogazioni 
  1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di servizi   in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati, copia del codice di comportamento. 
  2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Dato a Roma addi', 16 aprile 2013 

 

NAPOLITANO 

 

 

Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri 

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013 

Registro n. 4, foglio n. 300