Per il personale: informativa relativa alla prevenzione COVID19

Il decreto legge approvato il 6 agosto, che potrebbe avere modifiche non sostanziali nella conversione in legge da parte del Parlamento a settembre, prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica dovrà essere svolta in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. Il confine della deroga, dunque, risulta essere ben delineato.

 

E’ misura raccomandata il metro di distanza e l'uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi. Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

 

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse.

 

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l’impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normativa vigente.

 

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

 

Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web

 

Nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 19 agosto non riuscirà a presentarsi a scuola il 1° settembre con GP valido.

Il Protocollo prevede una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale.

L’obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che permanente o temporanea controindicata.

 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

 

Si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP.

Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall’ultima dose.