Nuove modalità gestione casi COVID19

Con l’intento di fornire una semplificazione delle novità riportate nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022 e delle indicazioni operative riportate nella nota congiunta del MI e del Ministero della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, nonché della nota n. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della salute, si evidenziano alcuni aspetti relativi alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, sui quali si invita ad una attenta e approfondita lettura.


UN caso di positività nella classe

STUDENTI

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

▪          attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

▪          misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

PERSONALE (scolastico ed esterno)

Che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica si applica la misura sanitaria dell’AUTO-SORVEGLIANZA, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

 

  

 


 

Due casi positivi nella classe

 

STUDENTI

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da

più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

▪          attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

▪          misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

▪          attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

▪          misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA.

 

REQUISITI PER POTER FREQUENTARE IN PRESENZA

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

PERSONALE (scolastico ed esterno)

Che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

1) Soggetti NON vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni all’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

NON SI APPLICA LA QUARANTENA ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

 

 

 


 

Tre casi di positività nella classe

 

STUDENTI

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

▪          attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

▪          misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI quanto riportato nella lettera A della presente circolare).

PERSONALE (scolastico ed esterno)

Che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). VEDI quanto riportato nella tabella per “due casi positivi".

 

  


Regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021).